Cosa cambia per i contribuenti?
RIFORMA FISCALE
Entrata in vigore, con l'obiettivo di un sistema fiscale compatibile con le norme dell'OCSE e della UE, fa si che la Svizzera non venga più considerato un paradiso fiscale.
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Come premesso come da informativa del portale intersecura, questo portale non si occupa di consulenza fiscale. Le informazioni che trovate in calce hanno uno scopo puramente informativo e non possono sostituire la consulenza di uno specialista.
Riforma fiscale Svizzera 2020:
L'adeguamento da parte della Svizzera alle norme dell'OCSE e dell'UE dal 1 gennaio 2020, causa spesso confusione.
Si premette che il presente portale non fornisce consulenza fiscale, ma si occupa di questioni relative alla fiscalità solo ed esclusivamente nell'ambito dell'ordinanza OPP3, che per un analisi specifica della propria personale situazione fiscale, le informazioni fornite nel presente testo sono da considerarsi puramente informative e non possono sostituire la consulenza personalizzata di un professionista.
Il nuovo orizzonte fiscale elvetico
La riforma persegue i seguenti obiettivi:
- garantire la certezza del diritto abolendo i regimi fiscali privilegiati svizzeri criticati a livello internazionale;
- rafforzare la competitività fiscale della Svizzera introducendo una normativa sul patent box a livello cantonale e consentendo ai Cantoni di introdurre una deduzione aggiuntiva per le spese di ricerca e sviluppo;
- rafforzare il federalismo aumentando la quota dei Cantoni nel gettito fiscale diretto federale dal 17% al 21,2% al fine di dare alla politica fiscale cantonale un margine di manovra per ridurre le aliquote dell'imposta sul reddito delle società ed adeguando il sistema di compensazione finanziaria in linea con la nuova realtà in termini di politica fiscale;
- assicurare un adeguato equilibrio introducendo una limitazione dello sgravio fiscale cantonale in relazione all'imposta sul reddito delle società;
- aumentare la tassazione dei dividendi per le persone fisiche al 70% a livello federale e al 50% a livello cantonale, con la possibilità per i Cantoni di prevedere un livello fiscale più elevato.
Patent box modello cantonale
I Cantoni saranno tenuti a introdurre una norma specifica sul patent box nelle loro leggi fiscali cantonali. Le linee guida generali di tale normativa sono scritte per garantire la piena conformità con l'approccio definito in sede OCSE, in particolare rispetto al concetto di nexus. Tuttavia, le entrate derivanti da brevetti e diritti simili beneficeranno di uno sgravio fiscale massimo del 90%. Comunque, i Cantoni possono prevedere una percentuale di sgravi fiscali inferiore nelle loro leggi fiscali cantonali.
È importante ricordare che tale normativa sarà introdotta a livello cantonale, non a livello federale.
Deduzioni extra per spese R&S
In tale ambito, spetterà sempre ai Cantoni l’introduzione di una deduzione fiscale maggiorata per i costi di ricerca e sviluppo a livello cantonale. Tale ulteriore deduzione non dovrà superare il 50% delle spese di ricerca e sviluppo ammesse. Inoltre, i relativi costi dovranno essere sostenuti o pagati a un contribuente (persona fisica o entità giuridica) residente in Svizzera.
In sostanza, solo le spese che restano entro i confini elvetici, direttamente o indirettamente, potranno beneficiare della deduzione, che quindi resta condizionata alla territorialità.
Dunque, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti all'estero non saranno ammissibili. Il significato di “ricerca e sviluppo” è lo stesso delle definizioni di “ricerca scientifica” e “innovazione fondata sulla scienza” che ritroviamo all’art. 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI).
In questo contesto, infatti, il concetto di ricerca e sviluppo è da intendersi in senso ampio: oltre alla ricerca fondamentale, sono comprese anche la ricerca orientata all’applicazione e l’innovazione fondata sulla scienza. Non rientrano invece nella definizione le spese sostenute per il lancio dei prodotti sul mercato e la loro valorizzazione. Ad ogni modo, le ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo devono essere stabilite sulla base delle spese per il personale che possono essere determinate con un onere amministrativo relativamente basso sia per le imprese che per le autorità fiscali. Non è necessario che le attività di ricerca siano raggruppate in un’unità separata dell’impresa. Questa precisazione è importante soprattutto per le PMI, che solitamente non hanno divisioni a sé stanti preposte alla ricerca. Un supplemento del 35% sulle spese per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo va a compensare in maniera forfetaria gli altri costi per la ricerca e lo sviluppo.
Secondo quanto rilevato dall’Ufficio federale di statistica, la quota delle spese per il personale ammonta di norma a più del 50% delle spese totali sostenute per le attività di ricerca e sviluppo. Naturalmente questa percentuale varia da un settore all’altro, ma anche nei settori a più alta intensità di personale di norma non supera il 75%. Una compensazione forfetaria delle altre spese sostenute nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo (ad esempio, le spese per materiali e investimenti) in misura del 35% permette quindi di non sgravare eccessivamente anche i settori a più alta intensità di personale. Oltre che per le attività di ricerca e sviluppo svolte internamente, l’ulteriore deduzione può valere anche per la ricerca su mandato svolta in Svizzera, sia per la ricerca su mandato delle società del gruppo sia per quella svolta da terzi.
Come funziona l’ulteriore deduzione in R&S
Facciamo un esempio: un’impresa indica spese per il personale pari a 100 per le attività di ricerca e sviluppo. Le spese complessive (spese di ricerca e sviluppo e altre spese) ammontano a 400.
Il Cantone accorda una deduzione superiore delle spese di ricerca e sviluppo del 50%, in accordo con quanto stabilito dalla riforma fiscale. In questo caso l’impresa può far valere il 50% di 135 (spese per il personale di 100 più il supplemento del 35% per materiali e investimenti), ossia il 67,5% come deduzione superiore delle spese di ricerca e sviluppo.
Un limite agli sgravi fiscali
Senza limitazione dello sgravio, a seguito delle agevolazioni fiscali previste dal patent box e dalle ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo, può accadere che un’impresa si trovi a non dover pagare più alcuna imposta a livello cantonale o presenti una perdita fiscale che potrà compensare con altri utili negli anni successivi.
Con la limitazione dello sgravio si vuole contrastare questo effetto. Essa infatti prevede per i Cantoni l’obbligo di assoggettare sempre a tassazione il 30% almeno dell’utile imponibile che un’impresa avrebbe dichiarato senza applicare le norme speciali e di escludere qualsiasi possibilità che dall’applicazione di tali norme risulti una perdita. I Cantoni possono anche prevedere un’imposizione minima più elevata. La limitazione dello sgravio deve comunque tener conto anche degli ammortamenti risalenti a una precedente imposizione quale società con statuto speciale. Ricapitolando, i benefici cumulati di una azienda non possono eccedere il 70% dell’utile imponibile, prima dell’applicazione degli stessi benefici.
Più tasse sui dividendi
Con la riforma l’imposizione dei dividendi per le persone fisiche con partecipazioni qualificate (almeno 10%) dovrà essere aumentata al 70% a livello federale e al 50% almeno nei Cantoni, con la possibilità però, per questi ultimi, di prevedere una tassazione più alta. Contemporaneamente dovrà essere armonizzato il metodo di sgravio in modo che in futuro quest’ultimo sia applicato alla base di calcolo a livello sia federale che cantonale.
L’aumento dell’imposizione dei dividendi avrà conseguenze in tutti i Cantoni e a livello di Confederazione.
Riduzione dell’imposta sull’utile nei Cantoni e sgravi sul capitale
In ragione dell’autonomia fiscale dei Cantoni, ogni Cantone decide la propria strategia di politica fiscale. Dal punto di vista finanziario è fondamentale capire se i Cantoni ridurranno la loro imposizione ordinaria dell’utile ed eventualmente in quale misura. L’entità necessaria della compensazione verticale è stata determinata sulla base dell’ipotesi che i Cantoni agiranno in maniera ottimale per quanto concerne la redditività dell’imposta. Questa ipotesi si fonda sul fatto che, conformemente agli obiettivi della riforma, il sistema d’imposizione delle imprese deve garantire un equilibrio ottimale tra consenso internazionale, competitività fiscale e redditività. Ciò significa che un cantone potrebbe certo ridurre l’imposta sui profitti, ma ciò determinerebbe una riduzione dei fondi federali, innescando un gioco a somma-zero.
Oltre all’imposta sull’utile i Cantoni, ma non la Confederazione, prelevano un’imposta sul capitale delle persone giuridiche, in funzione del capitale proprio dell’impresa. La riforma lascia ai Cantoni anche la possibilità di prevedere sgravi specifici per l’imposta sul capitale. Tali sgravi riguardano il capitale proprio di un’impresa ascrivibile a partecipazioni oltre che a brevetti e diritti analoghi.
Estensione del computo globale d’imposta
Lo strumento del computo globale d’imposta permette alla Svizzera di tenere conto delle imposte alla fonte estere sugli interessi così come di dividendi e canoni, di cui deve garantire il computo conformemente alle convenzioni per evitare la doppia imposizione.
La riforma ha inteso istituire la base legale necessaria affinché agli stabilimenti d’impresa svizzeri di una società estera assoggettati a imposizione ordinaria dell’utile nell’ambito sia dell’imposta federale diretta che delle imposte cantonali e comunali possa essere accordato, a determinate condizioni, il computo globale d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte alla fonte non recuperabili. Un’eventuale concretizzazione sarà effettuata a livello di ordinanza. Ciò comporterebbe la possibilità di ricevere un credito d’imposta.