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CONTRIBUTI AVS E LPP

 

Verifica quanti contributi stai accumulando per le assicurazioni sociali e ...se sono stati pagati!

Cosa vorreste approfondire?

I PILASTRO (AVS-AI-IPG)

 

Contributi dei salariati e dei datori di lavoro I tassi di contribuzione sono i seguenti:

- per l'AVS 8.40%

- per l'AI 1.40%

- per l'IPG 0.45%

TOTALE 10.25%

 

Il datore di lavoro trattiene dal salario del dipendente la metà del contributo pari al 5.125%.

 

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e si estingue con la cessazione di tale attività, al più presto però dopo il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 per gli uomini.

 

I beneficiari di una rendita AVS (uomini 65 anni e donne 64 anni) Per ogni attività esercitata, continuano a versare i contributi all'AVS - AI - IPG sulla parte del reddito dell'attività lucrativa eccedente fr. 1’400.- al mese o fr. 16’800.- l'anno; sono tuttavia esonerati dall'obbligo contributivo dell'Assicurazione Disoccupazione.

 

Retribuzioni soggette a deduzione

- il salario orario o mensile compresa qualsiasi indennità complementare (vacanze, festivi, ecc…);

- le gratifiche o la 13.a mensilità, regali di anzianità di servizio, premi di fedeltà e formazione;

- le indennità per perdita di guadagno in caso di scuola reclute, corso di ripetizione, protezione civile, indennità di maternità;

- le indennità giornaliere dell'AI;

- le indennità AD per intemperie e per lavoro ridotto (contributo sul 100% del salario).

 

Retribuzioni non soggette a deduzione

- gli assegni familiari;

- e prestazioni giornaliere d'assicurazione per perdita di salario, corrisposte da un ente assicuratore in caso di malattia o infortunio; l’indennità per licenziamento abusivo;

- l'indennità di partenza se l'ammontare non supera il salario annuo.

 

II PILASTRO (LPP)

I Contributi LPP sono formati dalle seguenti voci (% sul salario assicurato)

- accrediti di vecchiaia: dal 7% al 18%, a dipendenza dell'età

- rischio (invalidità e decesso): ca. 4% - 6% (premio variabile)

- fondo di garanzia: 0.08% (variabile) a titolo di prestazioni per insolvenza e altre prestazioni 0.005%

Il premio complessivo è pagato per metà dal datore di lavoro.

Sono assicurati tutti i lavoratori dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno di età: contro i rischi di decesso e d'invalidità e dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento dei 24 anni di età anche per le prestazioni di vecchiaia.

 

Dal 1 gennaio 2019, è assicurata la parte di salario annuo compresa tra fr. 21'330.-- e fr. 85’320.-- , per un salario coordinato minimo annuo di fr. 3'555.--. I singoli regolamenti possono sottoporre a trattenuta anche tutto lo stipendio.

 

Esenzione dai premi In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio si è esentati dal pagamento dei contributi, dopo un periodo di carenza stabilito nel regolamento (solitamente dopo il terzo mese).

 

Retribuzioni non soggette a trattenuta

- assegni familiari;

- indennità di malattia, infortunio, servizio militare.

 

Da ricordare: Dopo la fine o la sospensione del rapporto di lavoro l'assicurazione contro gli infortuni non professionali resta ancora valida automaticamente per 31 giorni. L'assicurazione può essere prolungata oltre questo periodo di 180 giorni al massimo, per esempio, in caso di congedo non pagato di oltre 31 giorni, di disoccupazione senza diritto ad indennità per disoccupazione, nel caso di congedo degli stagionali.

 

L'ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (PARTE INTEGRANTE DEL 1. PILASTRO)

 

L’aliquota di contribuzione ammonta al 2.2% del salario AVS. Il datore di lavoro trattiene dal salario del dipendente la metà del contributo pari all’1.1%.

 

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e si estingue con la cessazione di tale attività, al più presto però dopo il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 per gli uomini.

 

I contributi (2.2%) sono prelevati sino ad un salario annuo di fr. 148’200.--.

Dal 1° gennaio 2016, sulla parte eccedente i fr. 148'201.-- è trattenuto un contributo di solidarietà dell’1% (0.50% a carico datore di lavoro e 0.50% dipendente).

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI (LAINF, PARTE INTEGRANTE DEL 2. PILASTRO)

 

Per le ditte sottoposte all'INSAI/SUVA valgono le seguenti aliquote:

- infortuni professionali: interamente a carico del datore di lavoro

- infortuni non professionali: a seconda le professioni 1,62% - 2,72%

- Assicurazioni private: 1,395% - 1,840% Il datore di lavoro può trattenere dal salario del dipendente il premio per gli infortuni non professionali.

 

L'obbligo contributivo corre parallelamente al versamento di un salario. L'assicurazione comincia il giorno programmato o effettivo dell'inizio del lavoro, al più tardi comunque nel momento in cui l'assicurato si avvia al lavoro. L’assicurazione termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto salariale.

 

Retribuzioni soggette a trattenuta Dal 1° gennaio 2016, i contributi sono prelevati sino ad un salario annuo di fr. 148’200.- ossia fr. 12’350.-- mensili (la parte eccedente tale salario non è soggetta a trattenuta).

 

È soggetto a trattenuta il:

- salario base;

- salario in natura;

- indennità feste infrasettimanali;

- indennità vacanze;

- 13.ma mensilità / gratifiche;

- giorni d'attesa in caso di disoccupazione, di malattia e infortunio, se a carico del datore di lavoro;

- la parte di salario assicurato eccedente l'80% in caso di impedimento al lavoro.

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