top of page

DEDUZIONI FISCALI (OPP3)

 

Verificate la possibilità di DETRARRE dall'imposta ordinaria;

- investimenti previdenziali (OPP3 / 3a)

- accantonamenti per gli studi dei figli (3b)

​- accantonamenti per l'abitazione di proprietà (3a e 3b)

...e molto altro ancora!

soldi rimangono in tasca_edited.jpg

Situazione reddituale

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali

per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

visto l’articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione (LCA),

ordina:

Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute

Art. 1 Forme di previdenza

1 Ai sensi dell’articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:

a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d’assicurazione;

b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

2 Per contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d’invalidità1, che

a. sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 LPP e

b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

3 Per convenzioni di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un’assicurazione di previdenza rischio.

4 I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all’amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

Art. 2 Beneficiari

1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

a. in caso di sopravvivenza, l’intestatario della previdenza;

b.dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell’ordine seguente:

1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,

2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

3. i genitori;

4. i fratelli e le sorelle;

5. gli altri eredi.

2 L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.

3 L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

Art. 3 Pagamento delle prestazioni

1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS.2

2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

a. l’intestatario beneficia d’una rendita intera d’invalidità dell’assicurazione federale per l’invalidità e il rischio d’invalidità non è assicurato;

b. l’intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l’impiega per un’altra forma riconosciuta di previdenza;

c. l’intestatario pone termine all’attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un’altra indipendente di genere diverso;

d. l’istituto di previdenza è tenuto, giusta l’articolo 5 della legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

3 La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:

a. l’acquisto e la costruzione di una proprietà d’abitazione per uso proprio;

b. l’acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d’abitazione per uso proprio;

c. la restituzione di mutui ipotecari.

4 Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.

5 I concetti di «proprietà d’abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell’ordinanza del 3 ottobre 19947 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

 

6 Se l’assicurato è coniugato o è vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l’assicurato può adire il Tribunale.

bottom of page