DEDUZIONI FISCALI (OPP3)
Verificate la possibilità di DETRARRE dall'imposta ordinaria;
- investimenti previdenziali (OPP3 / 3a)
- accantonamenti per gli studi dei figli (3b)
- accantonamenti per l'abitazione di proprietà (3a e 3b)
...e molto altro ancora!
Situazione reddituale
Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)
visto l’articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione (LCA),
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Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute
Art. 1 Forme di previdenza
1 Ai sensi dell’articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:
a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d’assicurazione;
b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.
2 Per contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d’invalidità1, che
a. sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 LPP e
b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.
3 Per convenzioni di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un’assicurazione di previdenza rischio.
4 I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all’amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.
Art. 2 Beneficiari
1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
a. in caso di sopravvivenza, l’intestatario della previdenza;
b.1 dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell’ordine seguente:
1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
3. i genitori;
4. i fratelli e le sorelle;
5. gli altri eredi.
2 L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.
3 L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.
Art. 3 Pagamento delle prestazioni
1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS.2
2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:
a. l’intestatario beneficia d’una rendita intera d’invalidità dell’assicurazione federale per l’invalidità e il rischio d’invalidità non è assicurato;
b. l’intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l’impiega per un’altra forma riconosciuta di previdenza;
c. l’intestatario pone termine all’attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un’altra indipendente di genere diverso;
d. l’istituto di previdenza è tenuto, giusta l’articolo 5 della legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.
3 La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:
a. l’acquisto e la costruzione di una proprietà d’abitazione per uso proprio;
b. l’acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d’abitazione per uso proprio;
c. la restituzione di mutui ipotecari.
4 Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.
5 I concetti di «proprietà d’abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell’ordinanza del 3 ottobre 19947 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
6 Se l’assicurato è coniugato o è vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l’assicurato può adire il Tribunale.