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VERIFICA I TUOI DIRITTI!

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TRATTENUTE IN BUSTA PAGA:

STAI PAGANDO IL GIUSTO?

 

- Stai pagando il giusto?

- Quali sono i tuoi diritti per i contributi che ti trattengono?

- Quanto è recuperabile?

Cosa vorreste approfondire?

COME LEGGERE LA BUSTA PAGA E VERIFICARE LE TRATTENUTE:

 

Le note portate qui in calce, non hanno pretesa esaustiva; esse richiamano le principali componenti dello stipendio; per una verifica personalizzate e determinante è indispensabile rivolgersi ad un professionista.

 

IMPOSTE ALLA FONTE: PRINCIPI DELL'ASSOGGETTAMENTO:

Obbligo del prelievo Il datore di lavoro è tenuto a prelevare, mediante trattenute percentuali sulle retribuzioni, le imposte dei lavoratori al beneficio di un permesso di dimora o confinante.

Inizio e fine dell'assoggettamento La trattenuta d'imposta deve essere effettuata: dal primo giorno di lavoro e dall'inizio dell'anno civile in cui il lavoratore compie i 18 anni. L'assoggettamento all'imposta alla fonte cessa (poiché sostituito da quello ordinario) dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore straniero ha ottenuto un permesso di domicilio, oppure ha contratto matrimonio con un cittadino svizzero, o con uno straniero in possesso di un permesso di domicilio.

Retribuzione soggetta a trattenuta Il salario lordo mensile compresa qualsiasi indennità complementare; assegni familiari; indennità di disoccupazione, infortunio e malattia; gratifiche e tredicesima mensilità, etc.

Figli maggiorenni (a tirocinio o agli studi fino al compimento del 28° anno di età) Dà diritto alla deduzione ogni figlio che non ha ancora compiuto 28 anni, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione successivi al periodo dell’obbligo scolastico (art. 34 cpv. 1 lett. c LT). Il datore di lavoro stabilisce autonomamente, all’inizio dell’anno fiscale o all’inizio dell’assoggettamento la tabella applicabile (in funzione dello stato civile e del numero dei figli a carico) sulla base della documentazione che è tenuto a farsi consegnare dal lavoratore (1- atto di famiglia, 2- certificato di frequenza a tempo pieno della scuola o dell’istituto, 3- attestazione rilasciata in presenza di un’autorità costituita che il figlio non dispone di alcun reddito né di assegni o borse di studio, siano essi pubblici o privati, ed è a esclusivo carico del richiedente nonché 4- copia del certificato di salario del coniuge o, se non lavora, un’autocertificazione con la quale si attesti che il proprio coniuge non esercita alcuna attività lucrativa).

 

CASSA MALATI (assicurazione per perdita di salario in caso di malattia)

In assenza di un'assicurazione La legislazione vigente non prevede, a differenza dell'assicurazione infortuni, l'obbligo legale del datore di lavoro a stipulare un'assicurazione "perdita di salario in caso di malattia". In questo caso il datore di lavoro è tenuto al pagamento del salario durante un tempo limitato (art. 324a CO).

 

Assicurazione collettiva Per contro, le associazioni professionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro, nonché molte aziende, a titolo individuale, prevedono un'assicurazione collettiva per perdita di salario che garantisce al lavoratore assente per malattia l'80% del salario perso durante 720 giorni (2 anni) in un periodo di 900 giorni consecutivi. La partecipazione del lavoratore per la copertura di tale prestazione, di regola, non può superare il 50% del premio totale pagato dal datore di lavoro alla Cassa malati o alla Compagnia d'assicurazione. Al termine del rapporto di lavoro vi è la possibilità legale (salva altra disposizione regolamentare, in particolare per i lavoratori frontalieri per quei contratti stipulati in regime LCA) di continuare l'assicurazione, alle medesime condizioni previste dall'Assicurazione collettiva, nella forma individuale. Tale richiesta deve essere fatta valere entro 30 o 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Avvertenza Per i residenti in Svizzera, in caso di prolungata assenza dal lavoro, a seguito malattia, infortunio o mancanza di attività, annunciarsi tempestivamente all'agenzia comunale AVS, al fine di regolarizzare la propria posizione assicurativa.

 

COMPONENTI DEL CONTEGGIO STIPENDIO

 

La busta paga è composta essenzialmente dai seguenti gruppi di voci:

- elementi della retribuzione

- assegni familiari

- trattenute previdenziali

- trattenute fiscali

 

La retribuzione è composta in particolare da:

- salario lordo

- indennità per prestazioni particolari (lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni...)

- indennità sostitutive del salario (indennità per giorni festivi, vacanze, infortunio, malattia, gravidanza...)

- prestazioni in natura (vitto e alloggio)

 

Gli assegni familiari:

Vengono versati a dipendenza degli oneri familiari del dipendente.

 

Le trattenute previdenziali:

Alcune sono obbligatorie: come l'AVS - AI - IPG, l'assicurazione disoccupazione, l'assicurazione infortuni la previdenza professionale

Altre dipendono da accordi collettivi o individuali: come l'assicurazione perdita di salario in caso di malattia.

 

Le trattenute fiscali:

Di principio i lavoratori non residenti in Svizzera, o residenti con permesso B, hanno la trattenuta delle imposte alla fonte.

 

ASSEGNI PER I FIGLI

L'assegno di base ammonta a Fr. 200.- mensili per ogni figlio. Il diritto all'assegno nasce e si estingue contemporaneamente al diritto al salario. In caso di costituzione o scioglimento del rapporto di lavoro nel corso del mese (inizio e fine del rapporto di lavoro) l'assegno è versato proporzionalmente al lavoro prestato. Il diritto all'assegno di base sorge con l'inizio del mese di nascita del figlio e si estingue alla fine del mese in cui ha compiuto i 16 anni. (fino ai 20 anni se il figlio è incapace al guadagno, in seguito a malattia o invalidità).

 

Il diritto all'assegno per giovani in formazione (studenti – apprendisti) ammonta a Fr. 250.-- mensili ed è riconosciuto dal mese successivo al compimento del 16° anno e può essere fatto valere fino al 25° anno di età. Anche le persone che lavorano a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari interi, a condizione che percepiscano un salario mensile lordo di Fr. 592.-- o un salario lordo annuo di Fr. 7’110.-- Se la persona lavora per diversi datori di lavoro, i salari sono addizionati. In questi casi il datore di lavoro che versa il salario più elevato è competente per gli assegni familiari.

 

Diritto in caso di malattia, infortunio, decesso, congedo pagato Se l’avente diritto è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi di cui sopra, gli assegni familiari sono versati dal datore di lavoro ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi.

 

II PILASTRO (LPP)

I Contributi LPP sono formati dalle seguenti voci (% sul salario assicurato)

- accrediti di vecchiaia: dal 7% al 18%, a dipendenza dell'età

- rischio (invalidità e decesso): ca. 4% - 6% (premio variabile)

- fondo di garanzia: 0.08% (variabile) a titolo di prestazioni per insolvenza e altre prestazioni 0.005%

Il premio complessivo è pagato per metà dal datore di lavoro.

Sono assicurati tutti i lavoratori dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno di età: contro i rischi di decesso e d'invalidità e dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento dei 24 anni di età anche per le prestazioni di vecchiaia.

 

Dal 1 gennaio 2019, è assicurata la parte di salario annuo compresa tra fr. 21'330.-- e fr. 85’320.-- , per un salario coordinato minimo annuo di fr. 3'555.--. I singoli regolamenti possono sottoporre a trattenuta anche tutto lo stipendio.

 

Esenzione dai premi In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio si è esentati dal pagamento dei contributi, dopo un periodo di carenza stabilito nel regolamento (solitamente dopo il terzo mese).

 

Retribuzioni non soggette a trattenuta

- assegni familiari;

- indennità di malattia, infortunio, servizio militare.

 

Da ricordare: Dopo la fine o la sospensione del rapporto di lavoro l'assicurazione contro gli infortuni non professionali resta ancora valida automaticamente per 31 giorni. L'assicurazione può essere prolungata oltre questo periodo di 180 giorni al massimo, per esempio, in caso di congedo non pagato di oltre 31 giorni, di disoccupazione senza diritto ad indennità per disoccupazione, nel caso di congedo degli stagionali.

 

AVS - AI - IPG

 

Contributi dei salariati e dei datori di lavoro I tassi di contribuzione sono i seguenti:

- per l'AVS 8.40%

- per l'AI 1.40%

- per l'IPG 0.45%

TOTALE 10.25%

 

Il datore di lavoro trattiene dal salario del dipendente la metà del contributo pari al 5.125%.

 

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e si estingue con la cessazione di tale attività, al più presto però dopo il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 per gli uomini.

 

I beneficiari di una rendita AVS (uomini 65 anni e donne 64 anni) Per ogni attività esercitata, continuano a versare i contributi all'AVS - AI - IPG sulla parte del reddito dell'attività lucrativa eccedente fr. 1’400.- al mese o fr. 16’800.- l'anno; sono tuttavia esonerati dall'obbligo contributivo dell'Assicurazione Disoccupazione.

 

Retribuzioni soggette a deduzione

- il salario orario o mensile compresa qualsiasi indennità complementare (vacanze, festivi, ecc…);

- le gratifiche o la 13.a mensilità, regali di anzianità di servizio, premi di fedeltà e formazione;

- le indennità per perdita di guadagno in caso di scuola reclute, corso di ripetizione, protezione civile, indennità di maternità;

- le indennità giornaliere dell'AI;

- le indennità AD per intemperie e per lavoro ridotto (contributo sul 100% del salario).

 

Retribuzioni non soggette a deduzione

- gli assegni familiari;

- e prestazioni giornaliere d'assicurazione per perdita di salario, corrisposte da un ente assicuratore in caso di malattia o infortunio; l’indennità per licenziamento abusivo;

- l'indennità di partenza se l'ammontare non supera il salario annuo.

 

L'ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE

 

L’aliquota di contribuzione ammonta al 2.2% del salario AVS. Il datore di lavoro trattiene dal salario del dipendente la metà del contributo pari all’1.1%.

 

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e si estingue con la cessazione di tale attività, al più presto però dopo il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 per gli uomini.

 

I contributi (2.2%) sono prelevati sino ad un salario annuo di fr. 148’200.--.

Dal 1° gennaio 2016, sulla parte eccedente i fr. 148'201.-- è trattenuto un contributo di solidarietà dell’1% (0.50% a carico datore di lavoro e 0.50% dipendente).

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI

 

Per le ditte sottoposte all'INSAI/SUVA valgono le seguenti aliquote:

- infortuni professionali: interamente a carico del datore di lavoro

- infortuni non professionali: a seconda le professioni 1,62% - 2,72%

- Assicurazioni private: 1,395% - 1,840% Il datore di lavoro può trattenere dal salario del dipendente il premio per gli infortuni non professionali.

 

L'obbligo contributivo corre parallelamente al versamento di un salario. L'assicurazione comincia il giorno programmato o effettivo dell'inizio del lavoro, al più tardi comunque nel momento in cui l'assicurato si avvia al lavoro. L’assicurazione termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto salariale.

 

Retribuzioni soggette a trattenuta Dal 1° gennaio 2016, i contributi sono prelevati sino ad un salario annuo di fr. 148’200.- ossia fr. 12’350.-- mensili (la parte eccedente tale salario non è soggetta a trattenuta).

 

È soggetto a trattenuta il:

- salario base;

- salario in natura;

- indennità feste infrasettimanali;

- indennità vacanze;

- 13.ma mensilità / gratifiche;

- giorni d'attesa in caso di disoccupazione, di malattia e infortunio, se a carico del datore di lavoro;

- la parte di salario assicurato eccedente l'80% in caso di impedimento al lavoro.

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